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Trappola, trappola viva per falchi e poiane con cesto
che può causare molti danni al pollame, agli uccelli ornamentali, ai piccioni e agli allevatori di pesci.
la possibilità di utilizzare all'interno della trappola un'esca viva , ad esempio un piccione, grazie alla gabbia metallica posta sotto la pinza.
La trappola per uccelli proposta è l'UNICO METODO EFFICACE e UMANO per catturare uccelli rapaci.
L'acchiappa-falchi viene consegnato piegato, per essere montato autonomamente ; il set include un manuale di istruzioni professionale. L'installazione è semplice e veloce.
Il telaio con rete in polietilene (dimensioni delle maglie 2,5 x 2,5 cm) viene fissato in modo stabile mediante le 4 staffe incluse nel set. Un perno metallico trattiene l'anello di presa.
Il principio di funzionamento si basa su un semplice meccanismo a molla che si attiva quando si muove l'anello di presa collegato al meccanismo, catturando efficacemente l'uccello.
Attenzione! I falchi sono uccelli rapaci protetti. La cattura dei falchi è possibile solo tramite organizzazioni e istituzioni statali autorizzate a tale scopo. È vietato utilizzare trappole per falchi e altri uccelli a fini di bracconaggio. Le trappole per falchi vengono spesso utilizzate dai distretti forestali, ad esempio per monitorare le popolazioni di uccelli rapaci.
L'uso di trappole per animali vivi è regolamentato dalla legge polacca e può essere utilizzato solo nel rispetto delle norme sulla tutela dell'ambiente e delle specie animali.
La maggior parte delle specie di uccelli e animali selvatici presenti in Polonia sono protetti dalla legge
Regolamento del Ministro dell'Ambiente del 12 ottobre 2011 sulla protezione delle specie animali (Gazzetta Ufficiale n. 237, voce 1419), in relazione alla quale, ai sensi del § 7 della suddetta legge, Il regolamento è soggetto a una serie di divieti, tra cui il divieto di mutilazione e cattura intenzionale specificato al punto 2.
Ai sensi dell'art. 56 sezione 2 punto 2 e par. 4 in relazione all'art. 52 secondi 1 punto 2 della legge sulla tutela della natura (Gazzetta ufficiale del 2013, voce 627, come modificata), il direttore regionale per la tutela dell'ambiente nella sua area di competenza può autorizzare la cattura di animali selvatici tutelati dalla specie. Tale autorizzazione può essere rilasciata in assenza di soluzioni alternative, se le stesse non arrecano pregiudizio al mantenimento di uno stato di conservazione favorevole delle popolazioni selvatiche di specie animali protette e se ricorre una delle condizioni specificate nell'art. 56 sezione 4 punti 1 - 7 della legge del 16 aprile 2004. sulla conservazione della natura.
Inoltre, ai sensi dell'art. 131 comma 14 della legge del 16 aprile 2004. sulla tutela della natura, chiunque, senza autorizzazione, violi i divieti relativi agli animali protetti è passibile di arresto o di multa.